A differenza di quanto previsto dall’art. 1134 c.c. – che consente il rimborso al condomino delle spese sostenute senza autorizzazione soltanto in caso di urgenza- l’art. 1135 c.c., non contiene analogo divieto di rimborso delle spese non urgenti sostenute dall’amministratore nell’interesse comune; ne consegue che l’assemblea di condominio può ratificare le spese ordinarie e straordinarie effettuate dall’amministratore senza preventiva autorizzazione, anche se prive dei connotati di indifferibilità ed urgenza, purchè non voluttuarie o gravose, e, di conseguenza, approvarle, surrogando in tal modo la mancanza di una preventiva di Delibera di esecuzione” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18192 del 10/08/2009, Rv. 609158; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2864 del 07/02/2008, Rv. 601813).
L’unico limite è che non si tratti di spese prive di qualsiasi inerenza alla gestione condominiale, poichè in tal caso “La Delibera dell’assemblea di condominio che ratifichi una spesa assolutamente priva di inerenza alla gestione condominiale è nulla, e non già semplicemente annullabile, senza che possa aver rilievo in senso contrario il fatto che la spesa sia modesta in rapporto all’elevato numero di condomini e all’entità complessiva del rendiconto” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18192 del 10/08/2009, Rv. 609155; nella specie, si trattava di spese relative al telefono privato dell’amministratore ed all’acquisto di una licenza di software compiuta in proprio dall’amministratore).
“In tema di condominio, è configurabile la ratifica del contratto di assicurazione dello stabile condominiale stipulato dall’amministratore non investito del relativo potere dall’assemblea, qualora il premio sia stato periodicamente pagato all’assicuratore mediante approvazione annuale da parte dell’assemblea dei rendiconti di spesa, non occorrendo a tal fine che l’argomento sia stato espressamente posto come tale all’ordine del giorno dell’assemblea poichè si verte in ipotesi di ratifica tacita” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15872 del 06/07/2010, Rv. 614024). La ratifica dell’operato dell’amministratore, dunque, può emergere anche dal semplice fatto che l’assemblea condominiale abbia approvato il consuntivo che esponeva la spesa, senza che sia necessaria nè una specifica deliberazione sul punto, nè la preventiva esposizione della questione all’ordine del giorno.