Estratto: Non è dubbio che i pannelli siano in astratto soggetti alla disciplina dell’art. 1126 c.c. e che anche le spese per il trasporto e la discarica dei detriti per il rifacimento della pavimentazione debbano essere ripartite per 1/3 a carico del condomino e per 2/3 a carico del condominio, in quanto comunque questi assolvono ad una funzione di copertura di cui godono i condomini sottostanti (Cass. 11449/92).
I pannelli isolanti sono necessari per la corretta coibentazione del lastrico solare. Tuttavia, si deve considerare che è pacifico che i pannelli in esame sono stati aggiunti in epoca relativamente recente su iniziativa degli odierni appellanti, i quali non hanno mai interloquito con l’assemblea condominiale, che è stata così esautorata dei suoi poteri in materia.
Diversamente, va ricordato che, indipendentemente dal regime di uso o proprietà esclusivi, le decisioni circa la necessità di procedere alla riparazione, ricostruzione e sostituzione degli elementi strutturali del lastrico o della terrazza a livello, funzionali alla copertura dell’edificio (quali solaio, guaine impermeabilizzanti, etc.), spettano all’assemblea, cui è riservata una valutazione discrezionale di merito (sul punto, Cass. 19779/17). Il condomino può sostituirsi all’assemblea nella gestione delle parti comuni solo nel caso di spese urgenti, requisito, questo neppure allegato. Non interessa, quindi, se l’atto gestionale del singolo condomino fosse utile o necessitato per il condominio: ai sensi dell’art. 1134 c.c., è necessario, perché il condomino si sostituisca legittimamente agli organi condominiali, che questo non ammettesse un differimento e che, quindi, non vi fosse il tempo materiale per far intervenire l’assemblea. Dal momento, quindi, che la decisione di installare i pannelli non è dell’assemblea, questa non può essere chiamata a rispondere degli eventuali oneri connessi.
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